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Hai ottenuto dei contributi pubblici? Dovrai pubblicarli nel tuo sito aziendale!

Se hai ottenuto degli aiuti e contributi pubblici, sei obbligato a pubblicarli nel tuo sito web aziendale, entro il 30 giugno di ogni anno!


La legge 124/2017 prevede l’obbligo, per le società e per le ditte individuali, di pubblicare nel sito web aziendale l’elenco delle erogazioni pubbliche ottenute.


Dal 1 gennaio 2022 l’inosservanza di tale adempimento verrà sanzionata.



Il provvedimento coinvolge tutte le società iscritte al registro delle imprese, spa, srl, sapa, snc, sas, ditte individuali esercenti attività di impresa, società cooperative incluse cooperative sociali, sono esclusi i liberi professionisti.


Chi è esonerato da questo provvedimento?


Sono esonerate le aziende che hanno percepito contributi, per un importo complessivo erogato su base annua, secondo il criterio di cassa, inferiore a 10.000,00 euro,


Se nel corso dell’anno hai ottenuto uno o più contributi pubblici, dove la somma totale supera i 10.000,00 euro, sarai obbligato a pubblicarli in una pagina del tuo sito web aziendale.


Fa riferimento l’anno di incasso, esempio se hai richiesto degli aiuti di stato negli anni precedenti, ma li hai incassati nel 2021, li dovrai conteggiare nel cumulo 2021 e pubblicarli entro il 30 giugno 2022.


Pertanto entro il 30 giugno 2022, dovrai pubblicare tutti i contributi pubblici ottenuti nei precedenti anni, a condizione che il totale di ogni anno superi i 10.000,00 euro.


Quali contributi sono soggetti all’obbligo?


  • Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:

  • Sovvenzioni.

  • Sussidi.

  • Contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi).

  • Vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).


Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.


Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.


I “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017.


I “Contributi a fondo perduto COVID” vengono esclusi dalla norma, in quanto di carattere risarcitorio, poiché concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti, non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo.

Per i contributi COVID è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.


Quali informazioni devono essere pubblicate?


La pubblicazione, andrà effettuata sul proprio sito web aziendale.

E’ previsto che i soggetti che non abbiano un proprio sito web aziendale, possano provvedere alla pubblicazione sul sito web delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.


Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo di pubblicazione indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.


Per ogni aiuto ricevuto devono essere pubblicate le seguenti informazioni:


  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante.

  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto).

  • Data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).


Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito web l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.


La norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000,00 euro e la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.


Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.


Con la legge 97 del 17 giugno 2021, pubblicata sulla G.U. del 21 giugno, che riguarda l’applicazione delle sanzioni previste dalla l. 124/2017, per l’anno 2021 l’applicazione delle sanzioni è stata posticipata al 1 gennaio 2022.


Se deciderai di creare un sito web per la tua azienda, dovrai prevedere anche questo aspetto.


Il presente articolo non costituisce consulenza legale/fiscale.

Per approfondimenti e applicazione della norma consultare il proprio studio fiscale/legale.

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