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Cookie Sentenza Corte di Giustizia Europea

Se possiedi un sito web o hai intenzione di crearne uno, ti consigliamo di proseguire con la lettura di questo articolo!


Quando le regole non vengono imposte dall'Italia, ci pensa l’Europa, visto che non vogliamo farci mancare proprio nulla, ci ha pensato la Corte di Giustizia Europea, 29 luglio 2019 sentenza C-40/17.



Questa sentenza stravolge il criterio di funzionamento per il rilascio dei cookie tecnici, funzionali, statistici e di marketing.

Ogni Sito web dovrà adeguarsi velocemente, apportando le dovute modifiche tecniche.


Oggi non è più sufficiente segnalare la presenza dei cookie!


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso un’importante sentenza sull’uso e il meccanismo di accettazione di cookie e altri strumenti di tracciamento dati sui siti web.

La sentenza è disponibile cliccando sul seguente link: CGUE, 29.07.2019 - C-40/17


Sulla maggior parte dei siti web, i cookie funzionali, di marketing e di profilazione si attivavano automaticamente.

I visitatori, con un'azione diretta, potevano ottenere maggiori informazioni sull'utilizzo, senza alcuna possibilità di bloccarli in modo preventivo.

Il provvedimento 229/2014 introdusse una restrizione all'utilizzo dei cookie, i visitatori, con un'azione diretta, potevano opporsi all'attivazione dei cookie di profilazione (il cosiddetto “opt-out”).

La sentenza della Corte è volta a cambiare questo approccio, secondo la nuova interpretazione della legge, alcuni strumenti di tracciamento dei dati, e i cookie in generale, possono essere usati solo se chi visita il sito manifesta un consenso attivo al loro utilizzo (“opt-in”).


Ciò significa che, secondo la Corte, i cookie non dovranno entrare automaticamente in funzione, bensì possono attivarsi solo se il visitatore esprime attivamente il proprio consenso.


Il responso della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stato richiesto in occasione di un processo svoltosi davanti a un tribunale tedesco e avente come oggetto l’utilizzo del bottone “Mi piace” di Facebook, il quale può essere inserito su qualsiasi sito web. La domanda posta dal ricorrente e poi “girata” dal tribunale tedesco alla CGUE era: “Chi è responsabile per i dati raccolti dal momento in cui si clicca su questo bottone? È la persona che possiede il sito o Facebook?” La sentenza afferma che sia Facebook sia chi gestisce il sito hanno questa responsabilità. Molti esperti legali hanno dedotto che l’impianto logico che sta dietro questa decisione verrà applicato a tutti i tipi di cookie, quindi non solo a quello relativo al bottone Facebook. Secondo questa interpretazione estensiva della sentenza, i visitatori di un sito dovranno prestare consenso attivo all'uso di cookie, plug-in, strumenti di online marketing e tracciamento dati. Sussiste quindi un “opt-in obligation”: un obbligo a mettere i visitatori nella condizione di assentire attivamente.


L’ “obbligo di opt-in" lascia la decisione ai visitatori Potresti aver già sentito parlare dell’ “obbligo di opt-in”, ma cosa significa esattamente? Si tratta di un requisito che dà agli utenti di internet maggiore potere di controllo sui propri dati personali. I siti web devono richiedere ai visitatori di prestare attivamente il loro consenso all'uso di strumenti per il tracciamento dei dati. La sentenza della CGUE riguarda tutti i siti che possono essere visitati da utenti nell'Unione Europea, a prescindere dal fatto che tali siti contengano il bottone Facebook o meno.


Riassumendo, se il tuo sito web non presenta un banner cookie con le seguenti funzionalità, potresti avere un grande problema!


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